In considerazione della possibile sovrapposizione
tra le due discipline, il rapporto tra i due istituti è stato opportunamente
disciplinato dall’art. 3 comma I e 5 del D.L. 132, convertito in legge n.
162/2014, che fa salve le disposizioni dettate dal decreto 28/2010.
Ciò significa che la disciplina della negoziazione assistita non sostituisce ma
si affianca alla mediazione civile e
commerciale.
In applicazione di questo principio la giurisprudenza ha pertanto avuto modo di
precisare che in forza, di quanto dispone il comma 1 dell’art. 3, nel caso di
controversie che rientrano nel novero di quelle contemplate dall’art. 5 comma I
bis d.lgs. 28/2010, la parte dovrà necessariamente esperire la mediazione
obbligatoria e non la negoziazione assistita, ancorché la domanda abbia ad
oggetto il pagamento di una somma di denaro contenuta entro i 50.000 euro ,
così ad es. nel caso di pretesa risarcitoria per fatti qualificati come
diffamazione a mezzo stampa, la domanda giudiziale dovrà essere preceduta solo
dalla mediazione obbligatoria, così Trib. Verona 15.05.16.
Anche se a fronte di domande distinte tra loro cumulate, come potrebbe avvenire
ad esempio nel caso di domande aventi ad oggetto rispettivamente l’accertamento
di un diritto reale ed una connessa pretesa risarcitoria, entrambi gli istituti
potrebbero trovare applicazione, tuttavia è stato precisato che nel caso di
controversie soggette a mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità
non può considerarsi avverata qualora le parti abbiano esperito solo la negoziazione assistita (ovviamente senza
esito)! Quindi, al di fuori dei
casi di necessario esperimento della
mediazione come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, il
rapporto tra la negoziazione assistita e la mediazione è semplicemente facoltativo,
in quanto gli interessati hanno piena libertà di scegliere liberamente se
attivare l’una o l’altra procedura o anche entrambe quando una delle due non
abbia condotto all’accordo.
Entrambi gli istituti sono stati pensati – al di là dei possibili esiti non
sempre scontati o prevedibili in quanto
lasciati comunque alla libera determinazione delle parti- come strumenti
diretti al fine di dirimere le controversie senza ricorrere alle aule
dei tribunali, già così pesantemente affollate di annose questioni irrisolte!
Pertanto, non si deve parlare di sovrapponibilità, ma se mai di una duplice opportunità
offerta dal legislatore per addivenire in tempi molto brevi e a costi ridotti
ad una possibile ragionevole e ragionata soluzione della lite.